Il Porto – Tariffe

Atto n° 969 del governo di S.M. il Re di Sardegna del 9 Ottobre 1819

MANIFESTO CAMERALE notificante la tariffa d’è dritti a pagarsi pel passaggio del ponte sul fiume Bormida, spettante alla Comunità di Castelnuovo-Bormida.

La regia Camera dé Conti

In dipendenza di Declaratoria nostra delli 18 dicembre 1815 essendo stata la Comunità di Castelnuovo-Bormida reintegrata nell’esercizio della nave esistente sul fiume Bormida nel di lei territorio, mediante intanto l’osservanza della tariffa che era in vigore negli anni 1799 e 1800, e coll’ obbligo di riportare poscia una nuova tariffa, con quelle modificazioni, che si sarebbero giudicate opportune. Ebbe perciò la medesima Comunità a Noi ricorso, e presentandoci il suo convocato delli 7 maggio 1816, in cui sono specificati i dritti, che erano soliti esigersi anticamente per il passaggio della nave suddetta, Ci ha supplicati di accordarle la tariffa dell’accennata Declaratoria nostra prescritta………omissis

In eseguimento del divisato Decreto nostro, si è formato, li due del mese corrente, dal signor Mastro Uditore Conte Gay di Quarti, la tariffa commessagli, la quale è del seguente tenore:

  • Essendo la nave in stato ordinario di servizio, si potrà esigere, cioè:

(come da originale, nella seguente tabella, riportiamo i valori sia in centesimi che in soldi)

Tariffe porto centesimi soldi
Per ogni persona a piedi 5 1
Per ogni persona a cavallo 10  2
Per ogni cavallo o mulo carico 10 2
Per ogni cavallo o mulo scarico 5 1
Per ogni mulattiere o conducente 5 1
Per ogni asino carico o scarico compreso il conducente 10 2
Per ogni vettura a 2 ruote ed anche 4 ad un sol cavallo, compreso cavallo e conducente 20 4
Per ogni carrozza o vettura a 2 cavalli compreso il conducente 25 5
Per le persone che anderanno nelle vetture, tanto ad 1 cavallo che a 2, per cadauna 5 1
Essendovi alla condotta d’esse carrozze o vetture più di 2 cavalli o più condottieri, per ogni cavallo o condottiere 5 1
Per ogni carretta coi buoi e bovaro, se carica 20 4
Per ogni carretta coi buoi e bovaro, se scarica 15 3
Per ogni carretta o carrettone condotto da una sol bestia compreso il conducente, se carico 20 4
Per ogni carretta o carrettone condotto da una sol bestia compreso il conducente, se scarico 15 3
Per ogni carro o carrettone a 2 bestie compreso il conducente, se carico 25 5
Per ogni carro o carrettone a 2 bestie compreso il conducente, se scarico 20 4
Per ogni cavallo o coppia di buoi di più, se il carro o carrettone è carico 10 2
Per ogni cavallo o coppia di buoi di più, se il carro o carrettone è scarico 5 1
Per ogni bue, vacca o manzo 5 1
Per ogni vitello o porco grosso 5 1
Per ogni pecora, porco piccolo, montone o capra 1
E così per ogni cinque di suddette bestie 5 1
Per ogni conducente di dette bestie 5 1
  • Quando attesa la maggior crescenza del fiume si dovesse per servizio della nave aumentare il numero delle persone solite, od anche fosse necessaria l’aggiunta di un battello, si potrà esigere il doppio del dritto sovra rispettivamente fissato.
  • Ripassando nello stesso giorno le persone, carrozze, vetture, carri, cavalli ed altre bestie sulla nave, ed avendone già pagato il dritto all’andata, saranno esenti da ulterior pagamento per il ritorno.
  • Per ogni sorta di robe che si portino indosso, o sopra cavalli da sella, o vetture, non si pagherà dritto alcuno, essendo già incluso nel sovra fissato per la persona, cavallo, o vettura, che le porterà.
  • Dovrà la comunità ricorrente tenere sempre sulla nave persone capaci, ed in numero sufficiente per il varco dei passeggeri, e conservare detta nave nel miglior stato possibile di servizio, come pure le pianche, carretti, piarde, ed ogni altra dipendenza della medesima nave.
  • Dovranno li preposti all’esazione dei dritti di passaggio tenere sempre affissa sulla nave in luogo comodo, e visibile l’anzidetta tariffa, sotto pena lire dieci; ed esigendo di più di quanto viene dalla medesima stabilito, incorreranno nella pena di mesi 3 di carcere, oltre alla restituzione di quanto fosse indebitamente esatto: e dovrà pure la suddetta comunità vegliare acciocchè sii continuamente affissa la detta tariffa a tenore del prescritto dalle Regie Costituzioni lib. 6, tit. 7, § 6.
  • Sarà proibito ai transitanti di rompere le ripe del fiume per facilitarsi il guado del medesimo, ed evadere il passaggio sulla nave, sotto pena di lire cento per ogni contravvenzione, od altra maggiore eziandio corporale ad arbitrio nostro, secondo le occorrenze dei casi.
  • Saranno esenti dal pagamento dei suddetti dritti i legittimamente privilegiati, ed i signori Uffiziali dé Supremi Magistrati.

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